L'analisi della documentazione fornitaci dal SUAP a seguito della quale era stato emesso PARERE POSITIVO, con prescrizioni, al progetto strutturale depositato dalla “I Mulini Srls” e pertanto di consentire, ai soli fini sismici, i lavori per realizzazione di una torre per aereogeneratore in località Acqua Fresca, ha rafforzato in noi le perplessità sulla scelta fatta dall’Amministrazione Comunale di non imporre, in fase di deposito della PAS, la scelta del tipo di aerogeneratore che sarebbe stato installato.

Argomento già visto e rivisto direte voi. Vero.

Però questa scelta, che definirei eufemisticamente, originale, sta permettendo alla Ditta Proponente di cambiare sistematicamente “le carte in tavola” al fine di tentare di contraddire o meglio ancora ribaltare tutte le nostre argomentazioni.

Anche nella documentazione presentata nei mesi scorsi, in più integrazioni, ne ho contate almeno tre, si coglie l’opportunità per come suole dirsi .. portarsi avanti con il lavoro.. ed inserire argomenti atti a confutare le tesi contenute nel nostro ricorso al TAR.  

E’ anche questa la ragione per cui su aspetti significativi eviteremo di fornire ulteriori argomenti, in questa sede, che riserveremo per i Giudici del Tribunale Amministrativo e ci limiteremo ad osservare come da parte della "I Mulini srls" si continui ad evidenziare alcuni aspetti che rendono palese l’assoluta mancanza di intervento critico su quanto si stava progettando di realizzare da parte dell’Amministrazione Comunale.

Ricordate le considerazioni fatte nell’articolo  Davvero non si poteva fare niente ? Considerazioni sulla valenza paesaggistica ?

Chiedevamo con insistenza che la generica affermazione fatta dall’Ing. Massimo Milani, Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Monzuno, nel suo  parere di compatibilità urbanistico edilizia rilasciato al SUAP circa “l’opportuna riduzione” della pala ci venisse quantificata. Avevamo anche inserito una rappresentazione grafica dell’abnorme sproporzione delle grandezze in gioco : i pali della luce e la pala eolica.

Ricordiamo che sulla compatibilità dell’impianto in progetto con quanto disposto dalle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Territoriale (PTCP) , che considera il crinale di Acqua Fresca da sottoporre a tutela, era stata richiesta una asseverazione all’Ing. Mezzini, il progettista della “I Mulini srls”, che era stata accettata, dal Comune e dal SUAP, pedissequamente.

Ora leggiamo, nei nuovi atti, che successivamente al 31 maggio quando il SUAP attestava:

Che la P.A.S. presentata dalla ditta “I Mulini srls”, estremizzata in premessa e a conclusione dell’iter previsto, è titolo equipollente alla Scia ..omissis.., a far data dal 15/05/2017, costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto minieolico nel Comune di Monzuno in loc. Acquafresca...

La "I Mulini srls" aggiunge che ,

Successivamente a tale atto dichiarativo il Committente ha ritenuto di aderire alle richieste avanzate dalla pubblica amministrazione che pur riconoscendo la validità del titolo autorizzativo hanno bonariamente e verbalmente richiesto di ridurre la dimensione dell’impianto per le richieste di alcuni privati cittadini rispetto al massimo autorizzato di una torre con hub a 69 metri di altezza oltre al rotore di 31 per un totale di 100 metri di altezza complessiva.

Pertanto, continua il Progettista, il Committente ha acquistato una pala eolica di soli 66 metri operando pertanto una riduzione nell’ordine del 30%.

 

 

Riportiamo qui,per comodità del Lettore, a suo tempo documentato nell'articolo in premessa, quanto aveva affermato invece, l’Ing. Milani nella succitata relazione :

“La norma, ad avviso di quest’Ufficio, richiama l’attenzione sul fatto che, pur essendo il crinale in quella particolare posizione parzialmente compromesso dalla presenza di linee elettriche e strade, esso vada tutelato in caso di aggiunta di eventuali altre infrastrutture, rendendo l’altezza delle stesse compatibile con quella delle infrastrutture esistenti in modo da non compromettere la già citata linea di crinale. A parere di quest’Ufficio infatti, l’anomalia riscontrabile nel progetto, che peraltro non può essere fatta valere se non con la norma appena richiamata, è che vi è un’assoluta sproporzione tra l’esigua potenza della pala e l’impatto visivo della stessa provocata da una dimensione del tutto fuori scala soprattutto per quanto attiene all’altezza. Tale anomalia potrà essere mitigata attraverso una idonea riduzione dell’altezza della pala.”

 

A questo punto ci chiediamo, visto che il SUAP ha precisato che il suo PARERE FAVOREVOLE è solo ai soli fini sismici, chi risponderà a questa affermazione palesemente in contrasto con quanto affermato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Monzuno ? Dato che il Progettista ritiene di aver già adempiuto una “ idonea riduzione ” scegliendo una pala di soli 66 metri mentre l’Ing. Milani parla di altezza compatibile con le infrastrutture esistenti cioè i pali della luce, che sono alti circa 7 metri, cosa è lecito attendersi ?

Giova qui ricordare che questo punto è stato oggetto anche del nostro ricorso al TAR e precisamente :

Punto IV VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 19 E 21-nonies, L.n. 241/1990. VIOLAZIONE DELL'ART.6,D.LGS. n.28/2011 sotto ulteriore profilo. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'. VIOLAZIONE E/O ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 7.6, "Crinali, calanchi e dossi", DEL P.T.C.P. E DELL'ART. 46,"Crinali significativi" PSC. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L.n. 241/1990 per INSUFFICIENZA ED ERRONEITA' DELLA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. FALSO PRESUPPOSTO DI FATTO E DI DIRITTO. CONTRADDITTORIETA'. ARBITRARIETA' ED ILLOGICITA' MANIFESTE. SVIAMENTO.

Dove abbiamo puntualmente contestato l’inapplicabilità in toto anche della norma citata dal l’Ing. Milani in quanto non presente in Strumenti sovraordinati e conseguentemente sotto tale profilo la PAS è illegittima e l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere al relativo annullamento in quanto non è di competenza comunale intervenire su indirizzi di un Ente sovraordinato : la Provincia.

Giova da ultimo ricordare che ormai stabilmente, oltre alla normativa internazionale, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC) , gli aerogeneratori sono classificati in relazione alle caratteristiche dimensionali: di piccola taglia quando hanno una potenza 1-200 kW, diametro 1-20 metri, altezza 10-30 metri; sono di taglia media (200-800 kW) quando hanno diametro di 20-50 metri e un'altezza di 30-50 metri; sono di grande taglia (oltre 1 MW) quando presentano un diametro di 55-80 metri e un'altezza di 60-120 metri ( Fonte il Sole 24 Ore ).

Viene immediato chiedersi, pertanto, come mai, dopo il deposito della PAS, che definisce in sé trattarsi di un impianto mini-eolico, poiché diversamente la procedura autorizzativa sarebbe diversa, nessuno del SUAP o dell'Amministrazione Comunale si sia chiesto, ed abbia chiesto alla Ditta Proponente, di attenersi a quanto sopra, ma abbia piuttosto preferito discutere della evidente sproporzione dell'impianto, per usare le parole dell'Ing. Milani, solo dopo aver autorizzato l'impianto, quando evidentemente il negoziato sarebbe stato in salita.

Chiudiamo questa prima parte preannunciando l'argomento del prossimo aspetto della nostra analisi degli atti del SUAP che sarà la VINCA, Valutazione di Incidenza Ambientale obbligatoria per tutti i siti entro un raggio di 5 Km dal SIC di Monte Sole dove il Comune di Monzuno ha adottato il silenzio assenso ed ha ritenuto valida quella proposta dalla "I Mulini Srls" senza effettuare un'analisi sulle possibili misure mitigative che si sarebbero potute proporre a tutela della sicurezza dei Cittadini.

Ne approfittiamo per ricordarvi l'incontro del 5 ottobre dove parleremo di questo e di molto altro.

Come sempre i vostri commenti sono i benvenuti.