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Il Tar del Lazio in una recente sentenza ha confermato  come la decadenza dagli incentivi previsti per gli impianti eolici che non entrano in esercizio entro il rigoroso termine previsto dalla normativa la proroga può intervenire solo in caso di vere «calamità naturali», non per ritardi dovuti a violazioni del procedimento amministrativo di autorizzazione dell’impianto stesso. A propria discolpa, la ditta ricorrente ha attribuito il ritardo nel completamento dei lavori agli ostacoli frapposti dall’Amministrazione , invocando la non imputabilità del ritardo. Sottolinea la sentenza, come la normativa sull’accesso ai regimi incentivanti la produzione di energia come quella eolica, sia funzionale alla necessità di tempestiva e adeguata programmazione delle scadenze dei flussi di energia, nel rispetto dei quantitativi annuali di energia rinnovabile previsti nel rispetto degli impegni e delle prescrizioni del Protocollo di Kyoto, nonché dalla inevitabile limitatezza della risorse finanziarie stanziate. Ma soprattutto per il Tar del Lazio, non  appare corretta la difesa in relazione alla non imputabilità all’operatore dei ritardi accumulati nelle procedure amministrative previste non ritenute  qualificabili come «cause di forza maggiore».