Il tema della sicurezza è giustamente di forte attualità nel nostro Paese e forse per questo la notizia che è una di quelle che non ti aspetti….

Il Consiglio dei Ministri ha impugnato il 9 ottobre, con un ricorso per legittimità costituzionale, la legge della Regione Liguria n. 15/2018 che fissa una distanza minima, 250 metri, degli impianti eolici dalle abitazioni. La ragione, spiega il Ministero degli Affari Regionali, è perché si pone in contrasto con l’art.12 comma10 del D.lgs 387/2003 e con il paragrafo 1.2 delle Linee guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti Fer ( DM 10/09/2010).

La Regione Liguria ha prontamente obbedito come potete leggere a pagina 13.  

In pratica secondo il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Erika Stefani ( Lega ) le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti ma non possono dettare disposizioni che prevedano un divieto arbitrario, generalizzato ed indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Il Ministro però avrebbe dovuto notare che non prevendo nessuna limitazione, è questo il caso della regione Emilia Romagna, si permettono installazioni assurde come quella di Acqua Fresca.

C'è però chi è stato più furbo : la Regione Campania.

La Regione Campania si è dotata nel 2016 della Legge Regionale N. 6 del 5 APRILE 2016 il cui all'art.15 "Misure in materia di impianti eolici e di produzione energetica con utilizzo di biomasse" comprende un'approfondimento specifico : “CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALL' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICI CON POTENZA SUPERIORE A 20 KW” dove si prevede :

fascia di rispetto da strade comunali urbane ed extraurbane subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti, in ogni caso tale distanza non deve essere inferiore a 3 volte l’altezza dell’aerogeneratore, fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, l’altezza massima dell’aerogeneratore si intende l’altezza del mozzo più il raggio del rotore;

Inoltre a tutela della proprietà privata la minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite, deve essere determinata in base ad una verifica di compatibilità acustica e tale da garantire l’assenza di effetti di Shadow-Flickering, l'ombreggiamento intermittente generato dalle pale, in prossimità delle abitazioni e da garantire la sicurezza in caso di distacco degli elementi rotanti o di rotture accidentali, e comunque non può risultare inferiore a 5 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore, ciò al fine di tutelare i residenti da emissioni sonore e per assicurare la incolumità pubblica e privata.

Parafrasando un noto intercalare la domanda sorge spontanea : come mai la Regione Emilia Romagna non ha fatto un banale copia ed incolla?

Ci permettiamo inoltre un personale contributo al tema suggerendo qualche altro piccolo accorgimento per evitare quello che è accaduto qui.

Sarebbe opportuno garantire il ripristino ambientale al termine dell’esercizio dell’impianto congiuntamente alla presentazione dell’istanza di autorizzazione (PAS) indicando il dettaglio degli interventi di smantellamento e ripristino dei luoghi e dei costi attesi. L’intero importo per lo smantellamento dell'impianto ed il ripristino delle aree andrà garantito con apposita fideiussione emessa esclusivamente da società iscritta negli elenchi IVASS o da primario Istituto Bancario.

Come già spiegato a suo tempo nel post Il ripristino ambientale,  è necessario considerare che le pale delle turbine eoliche sono composte anche da materiali tossici e ad oggi, il metodo di smaltimento  più comune è quello in discarica. Considerato rifiuto emergente, la lama della pala eolica non è ancora protagonista di una normativa specifica né di una direttiva europea che la cataloghi come rifiuti pericolosi, tossici o inerti.

Con la medesima metodologia illustrata, ovvero congiuntamente alla presentazione dell’istanza di autorizzazione (PAS) e con durata contrattualmente prevista per l'intera vita di esercizio dell'impianto si dovrebbe richiedere la stipula di opportuna polizza assicurativa per i rischi connessi all'esercizio stesso della turbina ed in particolare nelle località, come la nostra, in cui esiste il rischio ghiaccio, che tuteli cose e persone.

Questo tipo di metodologia in altri Paesi è pratica quotidiana nelle autorizzazioni di impianti di questo tipo al punto che importanti istituti assicurativi hanno sviluppato studi approfonditi in questo ambito, vi proponiamo, come esempio, il metodo per la valutazione del rischio ghiaccio proposto dal Lloyd's Register e Kjeller Vindteknikk a Winterwind 2018.

A sostegno di quanto esposto le due immagini sottostanti, che propongono la distanza minima e massima di caduta di un pezzo di ghiaccio dalla pala di Acqua Fresca.

Per i nostri calcoli ci siamo avvalsi dello studio della società Vestas Wind System “VESTAS V80 – Blade throw calculation under normal operating conditions”, che casualmente è anche il produttore della pala attualmente presente. Sottolineiamo che questo valore è teorico, poiché non tiene in conto le forze di attrito viscoso e la complessità del moto rotazionale, ovvero la rotazione della pala durante il moto di caduta e delle condizioni ambientali al momento dell'evento ma comunque offre un visione sufficiente del potenziale pericolo.

 


 


Nell'immagine sottostante è riportata l'area di distanza minima di caduta.


 

 

Risulta evidente come ogni situazione che superi la distanza di minima caduta invade almeno via gabbiano e la stada provinciale.

Come sempre i vostri commenti sono i benvenuti.

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